Cambia il tuo modo di pensare la sordità!

Per esercitare tutti i diritti della persona con disabilità dobbiamo cominciare da quello che in termini burocratici è definito come RICONOSCIMENTO.

Quando veniamo a conoscenza della presenza di una disabilità, spesso veniamo sottoposti a ripetute visite e a numerosi esami. La ricerca di una diagnosi certa e di una percorso di presa in carico adeguato è la prima grande preoccupazione ma, non basta.

C'è la necessità di rivolgersi alle pubbliche amministrazioni perché sono loro che riconoscono al bambino quei diritti e benefici utili ad affrontare la vita nel rispetto dell’autonomia raggiungibile. Il riconoscimento di invalidità e handicap sembrano cose secondarie ma sono quel primo passo necessario per ottenere la fornitura gratuita di protesi e ausili (certificazione di invalidità civile), oppure la fruibilità dei permessi lavorativi che consentono di stare più vicino al proprio bambino (certificato di handicap)..

Ci scontriamo quindi subito con termini difficili, di diverso significato e che spesso vengono confusi, come invalido civile e persona handicappata.

La definizione di INVALIDO CIVILE è contenuta nella Legge 118/1971 art. 2, primo tentativo di attuare i principi costituzionali di uguaglianza, integrazione e reinserimento di chi è portatore di handicap.
La presenza di un danno funzionale è sottolineata anche dalle norme che si occupano, più in specifico, di deficit sensoriali (SORDO CIVILE) come la Legge 381/1970
Ma la patologia comporta delle difficoltà non solo a livello individuale ma anche e soprattutto nella sfera sociale. E' qui che interviene la Legge 104/1992 che considera non solo il danno funzionale, ma la persona nella sua globalità e nella sua socialità, cioè nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero.
La Legge 104/1992 dà una definizione ben precisa di HANDICAP e l’art. 3 prevede anche la situazione di handicap grave che dà diritto alla priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici

Invalidità e handicap sono dunque concetti collegati, ma diversi.

Con la certificazione di invalidità civile, si ha diritto alle cosiddette provvidenze economiche e alla fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili mentre il certificato di handicap consente di godere di alcune agevolazioni fiscali e tributarie nonché, nel caso di gravità, la fruibilità dei permessi lavorativi.
Per sapere come leggere i verbali di invalidità e di handicap e per conoscere i benefici e le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano ti consigliamo di consultare il sito handilax.org

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO di invalidità civile, cecità civile, della sordità civile, handicap e disabilità dal 1° gennaio 2010, (Come previsto dell'art. 20 del D.L n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102/2009) dobbiamo rivolgerci all’INPS esclusivamente per via telematica (on-line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all'applicazione InvCiv2010.

L'inoltro della domanda prevede l'assegnazione di un PIN (l'ottenimento del PIN è il primo passo necessario) che serve sia per presentare la domanda sia, successivamente, per verificare lo stato della propria richiesta. In caso di difficoltà, la domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato.

Conclusa la procedura, immediatamente il sistema propone una data di visita attraverso l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza. Una volta definita la data di convocazione a visita, l'invito sarà reso visibile nella procedura e sarà comunque comunicato con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI (in breve)
RICONOSCIMENTO CONDIZIONE DI "SORDO CIVILE"
Legge 381/1970 – Legge 95/2006
Sordità dalla nascita o acquisita in età evolutiva (entro i 12 anni) con perdita media per le frequenze 500 - 1000 - 2000 Hz (DM Sanità 05/02/1992). Nell’adulto almeno 75 dB. Nel minore almeno 60 dB. La sordità non deve dipendere da cause trasmissive, psichiche, di lavoro, guerra o servizio e l’acquisizione del linguaggio è avvenuta in modo innaturale (tramite sussidi uditivi e rieducazione logopedica)
Non incidono sulla valutazione le capacità percettive e il livello di linguaggio raggiunti tramite sussidi uditivi e rieducazione. L’esame audiometrico da presentare è quindi senza protesi o impianto cocleare.
La domanda si può presentare a partire da 1 anno di età (DM Sanità 05/02/1992); per i bambini più piccoli si fa inizialmente la domanda di “minore ipoacusico con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’ età” e poi a 1 anno si ripresenta la domanda per il riconoscimento dello stato di “sordo”

RICONOSCIMENTO CONDIZIONE DI INVALIDITÀ CIVILE
Legge 118/1971 e D.lgs 509/1988
Riduzione permanente della capacità lavorativa e/o danno funzionale permanente dovuti a minor azioni congenite o acquisite, anche progressive.
Fra 18 e 65 anni la percentuale di invalidità assegnata si basa sul calcolo della riduzione permanente della capacità lavorativa attraverso una apposita tabella (DM Sanità 05/02/1992)
L’esame audiometrico da presentare è senza protesi o impianto, si calcola la somma delle perdite uditive nell’orecchio migliore per le frequenze 500 +1000+2000 Hz. Se la sordità è prelinguale (cioè insorta entro i 12 anni secondo la definizione della Legge 508/1988 e DM Sanità 05/02/1992) si assegna una percentuale fissa di invalidità dell’80%
I minori di 18 anni e gli ultra i 65 anni, non essendo in età lavorativa, rientrano nel riconoscimento di quanto previsto D.lgs 124/1988 “con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età”

RICONOSCIMENTO DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE 104 DEL 1992
È la legge più importante riguardo all’handicap che definisce i diritti del soggetto con disabilità in varie situazioni nell’arco di tutta la vita.
fra i molti aspetti di cui si occupa la L 104/92 ne segnaliamo alcuni:
→ agevolazioni per i genitori (solo se lavorano entrambi e se è riconosciuta la situazione di gravità (art. 3 L.104/1992)
  - fino ai 3 anni di età del bambino astensione facoltativa con retribuzione al 30% oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito (“allattamento”)
  - dopo i 3 anni di età del bambino, 3 giorni al mese di permesso (anche frazionabili a ore)
→ agevolazioni per scelta della sede di lavoro, trasferimenti ecc (laddove ci siano posti disponibili)
→ 2 anni di congedo straordinario (legge 53/2009)

Siti consigliati

www.inps.it
www.handylex.org