La Legge 118/1971 e il DM. 332/1999 specificano chi ha diritto alla fornitura, riparazione o sostituzione di ausili in caso si sordità: protesi acustiche e dispositivi ad infrarossi o FM per bambini in età scolare (dai 3 anni).
Il procedimento per l'erogazione di ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe:
La prescrizione deve essere predisposta su appositi moduli regionali da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (in caso di sordità da un Otorinolaringoiatra o Audiologo) dipendente o convenzionato con l'ASL.
Nella prescrizione deve essere specificata la categoria del dispositivo protesico prescritto ma non può essere specificare marca e modello dell’ausilio. Sarà poi l’interessato a recarsi direttamente dall’audioprotesista autorizzato (DM. 332/1999).
Alla prescrizione deve essere allegata un esame audiometrico e il programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto. La prescrizione con il preventivo fatto dall’audioprotesista dovrà essere riconsegnata alla ASL.
L’autorizzazione viene rilasciata dall'ASL di residenza dell'assistito che provvedere a verificare se il richiedente ha diritto all’ausilio prescritto, quanto è disposta a pagare per l’ausilio stesso e se esso è presente nel Nomenclatore DM. 332/1999). In occasione di prima fornitura, l’ASL deve rispondere entro venti giorni dalla richiesta, altrimenti l'autorizzazione si intende concessa (silenzio assenso). Nel caso che si faccia richiesta di un ausilio non presente nel Nomenclatore, la differenza di costo è a carico del richiedente, come pure le eventuali riparazioni.
La fornitura dell’ausilio prescritto deve avvenire entro i tempi previsti nel DM. 332/1999 e comunque, i tempi variano a seconda del prodotto indicato.
Il collaudo dell’ausilio deve essere eseguito dallo stesso medico specialista che ha effettuato la prescrizione, entro venti giorni dalla data di consegna dell’ausilio prescritto.